Residenze Sanitarie Assistenziali. Aduc diffida istituzioni regionali e comunali

La diffida parte dall'associazione che tutela i diritti di utenti e consumatori affinché le Istituzioni garantiscano attuazione dei Livelli Essenziali Assistenza

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
09 maggio 2011 14:32
Residenze Sanitarie Assistenziali. Aduc diffida istituzioni regionali e comunali

L'Aduc ha inviato una diffida a varie istituzioni regionali e comunali in materia di Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa) e Livelli Essenziali di Assistenza. La diffida fa seguito al deposito, nei giorni scorsi, di due esposti, in Procura della Repubblica di Firenze e in Corte dei Conti di Firenze, sulla distrazione, da parte della Regione Toscana, di fondi per non autosufficienti per parare il buco di bilancio dell'Asl di Massa (1). "Attribuzione da parte delle leggi vigenti al Servizio sanitario e ai Comuni singoli e associati dell’obbligo di garantire la piena e immediata attuazione dei LEA, senza la possibilità di negarne o ritardarne l’applicazione con il pretesto della mancanza di sufficienti risorse economiche" questo l'oggetto della diffida. "In base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti ai sensi dell’articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario Nazionale, tramite la Regione, è obbligato a garantire le occorrenti prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali agli anziani cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da altre forme di demenza senile, nonché ai soggetti con handicap intellettivo grave e con limitata o nulla autonomia; - che a loro volta gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali sono tenuti a fornire gli interventi di loro competenza a tutti i cittadini sopra indicati; - che detti obblighi essendo previsti dai LEA, Livelli essenziali di assistenza, le Asl ed i Comuni singoli e associati non possono negare o ritardare le prestazioni con il pretesto della mancanza di sufficienti risorse economiche, né pretendere alcun contributo economico da parte dei congiunti come precisato anche dalla sentenza n.

1607/2011 del Consiglio di Stato; - che l’obbligo dell’attuazione dei LEA da parte del Servizio sanitario Nazionale e dei Comuni è sancito dall’articolo 117 della Costituzione e rientra fra “i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”; - che gli obblighi di cui sopra sono confermati anche dalla sentenza n. 785/2011 della Sezione prima del Tar della Lombardia del 9 marzo 2011, che ha imposto ad un Comune di Milano di versare ai genitori della minore A.B., affetta da handicap intellettivo grave, la somma di euro 2.200,00 quale importo del danno esistenziale, subito dalla succitata avendo il Comune ritardato di due mesi la frequenza del centro diurno; - che in detta sentenza viene altresì rilevato che se “i genitori avessero dimostrato che, nel periodo di colpevole ritardo dell’Amministrazione comunale, essi abbiano provveduto direttamente e a proprie spese ad assicurare un servizio equivalente alla figlia minore, i relativi costi avrebbero rappresentato l’ammontare del danno patrimoniale risarcibile in loro favore”; - che le norme richiamate nella sentenza in oggetto sono le stesse applicabili agli anziani cronici non autosufficienti e ai malati di Alzheimer: una ulteriore conferma del diritto esigibile alle cure socio-sanitarie, nonché la prova che le prestazioni devono essere fornite immediatamente e che le liste di attesa sono illegittime; - che con sentenza n.

784/2011 la stessa sezione del Tar Lombardia ha precisato che i Comuni non possono negare o ritardare gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti affermando di non avere la disponibilità di adeguate risorse economiche in quanto gli Enti locali sono “immediatamente tenuti a far fronte ai suddetti oneri (…) essendo stati vincolati ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole”; - che per quanto premesso, le Asl non possono negare o ritardare l’accesso alle Rsa degli anziani cronici non autosufficienti e dei dementi senili e l’utilizzo dei centri diurni dei soggetti con handicap intellettivo grave e ricoveri presso comunità alloggio; - che a loro volta le Società della Salute, gestori delle attività socio-assistenziali, devono fornire le prestazioni socio-assistenziali integrative degli interventi sanitari" Aduc intima: "Con Diffida e costituzione di messa in mora alle SS.LL., ognuna per le proprie competenze, di provvedere con urgenza a dare attuazione alle disposizioni della normativa di riferimento per garantire la continuità delle cure di cui necessitano i disabili gravi e gli anziani non autosufficienti" Ed indica "Ai Comuni che devono garantire le prestazioni di loro competenza, di assumere iniziative concrete (comprese le cause legali) per ottenere dal Governo e dalla Regione i fondi necessari. Alla regione, se come afferma vuole veramente riconoscere la priorità delle cure domiciliari (le persone stanno meglio e gli enti pubblici spendono molto meno), introduca nella legge regionale il diritto esigibile alle prestazioni domiciliari, come peraltro è previsto dalla normativa statale"

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