Autovelox, Alessandri: ''Ininfluente l'autorizzazione del Prefetto''

"La Cassazione dichiara annullabili anche le contravvenzioni emesse da apparecchiature di rilevamento autorizzate con atto del Prefetto" ha spiegato il consigliere che adesso chiede di "sospendere" le postazioni fisse in città

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
03 marzo 2011 14:51
Autovelox, Alessandri: ''Ininfluente l'autorizzazione del Prefetto''

“La seconda sezione civile della Cassazione ha stabilito che le multe contestate con autovelox automatici su strade urbane ordinarie sono annullabili dal giudice anche quando l'apparecchiatura è autorizzata dal prefetto (sentenza n. 3701/11)”. Questa la dichiarazione del consigliere del PdL Stefano Alessandri. “L'articolo 4 della legge 168/02, che regolamenta le modalità di effettuazione dei controlli di velocità in assenza di agenti accanto alle apparecchiature (piazzate in postazioni fisse protette), stabilisce che tali controlli sono sempre possibili su autostrade e strade extraurbane principali e mai sulle strade urbane ordinarie (sono ammessi solo i tradizionali appostamenti di pattuglie munite di rilevatori), mentre su extraurbane ordinarie e urbane di scorrimento occorre che ci sia l'autorizzazione prefettizia in base alla pericolosità del tratto, al traffico e alla difficoltà di fermare subito i trasgressori – ha aggiunto l’esponente del centrodestra –.

Alcuni comuni hanno chiesto ai prefetti di autorizzare postazioni automatiche anche su strade cittadine che non hanno le caratteristiche per poter essere classificate di scorrimento (carreggiate separate, sosta fuori dalla sede stradale e semafori ad ogni incrocio). In questi casi, la linea seguita dai comuni è quella secondo cui, ai fini del controllo di velocità, la classificazione di strada urbana di scorrimento deriva dall'autorizzazione prefettizia a installare la postazione. La Cassazione ha bocciato questa tesi: pur confermando la discrezionalità, è stato puntualizzato che essa non può arrivare ad assumere decisioni contrastanti con disposizioni di legge.

Quando ciò accade, il giudice di pace deve disapplicare il provvedimento dell'autorità amministrativa”. “Occorre sospendere immediatamente le postazioni fisse dei viali Lavagnini, Matteotti, Gramsci, Etruria e XI Agosto – afferma Alessandri – direttrici assimilate a strade di scorrimento ai sensi dall’art. 2 comma 3 d) del D. Lgs. 285/92 ed autorizzate con Decreto del Prefetto del 1/06/2010 emesso a seguito di istanza del Comune di Firenze, nonostante siano sprovviste di alcuni requisiti indispensabili per l’assimilazione alla categoria D quali: presenza di intersezioni con strade che si immettono in assenza di impianti semaforici; assenza di apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate e non prevedano banchine pavimentate sulla destra.

E' inoltre doveroso avviare i procedimenti amministrativi per aggiornare il PGTU e sottoporlo alla discussione in Consiglio comunale”. “Questo quanto riportato nella sentenza della Cassazione Civile n.3701/11 su rilevazione con autovelox su strada con autorizzazione del Prefetto: il Decreto legge 121 del 2002 ''non conferisce al prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada, facendo uso di criteri diversi da quelli previsti dall'art. 2 del codice della strada: di conseguenza, laddove il prefetto ecceda dai limiti segnati dalla norma del Cds, il giudice ordinario può disapplicare l'atto o il provvedimento amministrativo''.

Nel caso esaminato la sanzione è stata "annullata" ha concluso il consigliere del PdL”.

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