Candidati e liste: ecco l'ordine dopo i sorteggi

Si potrà votare la lista Bonino-Pannella solo nelle sei province dove si è presentata (Pistoia, Arezzo, Firenze, Massa-Carrara, Pisa e Siena). Questa la risposta dell’Ufficio elettorale regionale alla querelle emersa nella giornata di ieri.

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
06 marzo 2010 12:45
Candidati e liste: ecco l'ordine dopo i sorteggi

Effettuate, dai magistrati nei singoli Uffici Centrali Circoscrizionali presso i Tribunali dei capoluoghi toscani, le operazioni di sorteggio per determinare – sulla scheda elettorale per le elezioni regionali 2010 - l'ordine dei candidati alla carica di presidente della Giunta regionale nonché delle liste provinciali collegate (di Mauro Banchini). I risultati sono i seguenti (fra parentesi l'ordine delle liste collegate): Arezzo 1) Faenzi Monica (Lega Nord – Popolo della Libertà) 2) De Virgiliis Alfonso (Lista Bonino Pannella) 3) Palmisani Ilario (Forza Nuova) 4) Rossi Enrico (Federazione della Sinistra e Verdi – Sinistra Ecologia Libertà – Partito Democratico Riformisti Toscani – Italia dei Valori) 5) Bosi Francesco (Unione di Centro) Grosseto 1) Rossi Enrico (Partito Democratico Riformisti Toscani – Sinistra Ecologia libertà – Italia dei Valori – Federazione della Sinistra e Verdi) 2) Palmisano Ilario (Forza Nuova) 3) Bosi Francesco (Unione di Centro) 4) Faenzi Monica (Lega Nord – Popolo della Libertà) Firenze 1) Rossi Enrico (Federazione della Sinistra e Verdi – Italia dei Valori – Sinistra Ecologia Libertà – Partito Democratico Riformisti Toscani) 2) Faenzi Monica (Polo della Libertà – Lega Nord) 3) Bosi Francesco (Unione di Centro) 4) De Virgiliis Alfonso (Lista Bonino Pannella) 5) Palmisani Ilario (Forza Nuova) Livorno 1) Rossi Enrico (Partito Democratico Riformisti Toscani – Federazione della Sinistra e Verdi – Sinistra Ecologia Libertà – Italia dei Valori) 2) Bosi Francesco (Unione di Centro) 3) Faenzi Monica (Lega Nord – Popolo della Libertà) Lucca 1) Palmisani Ilario (Forza Nuova) 2) Bosi Francesco (Unione di Centro) 3) Faenzi Monica (Popolo della Libertà – Lega Nord) 4) Rossi Enrico (Partito Democratico Riformisti Toscani – Sinistra Ecologia Libertà – Italia dei Valori – Federazione della Sinistra e Verdi) Massa-Carrara 1) Faenzi Monica (popolo della Libertà – Lega Nord) 2) Palmisani Ilario (Forza Nuova) 3) Rossi Enrico (Federazione della Sinistra e Verdi – Sinistra Ecologia Libertà – Italia dei Valori – Partito Democratico Riformisti Toscani) 4) De Virgiliis Alfonso (Lista Bonino Pannella) 5) Bosi Francesco (Unione di Centro) Prato 1) Rossi Enrico (Sinistra Ecologia Libertà – Partito Democratico Riformisti Toscani – Italia dei Valori & ndash; Federazione della Sinistra e Verdi) 2) Bosi Francesco (Unione di Centro) 3) Faenzi Monica (Popolo della Libertà - Lega Nord) Pisa 1) De Virgiliis Alfonso (Lista Bonino Pannella) 2) Faenzi Monica (Popolo della Libertà – Lega Nord) 3) Rossi Enrico (Sinistra Ecologia Libertà – Federazione della Sinistra e Verdi – Partito Democratico – Italia dei Valori) 4) Bosi Francesco (Unione di Centro) Pistoia 1) Rossi Enrico (Federazione della Sinistra e Verdi – Sinistra Ecologia Libertà – Italia dei Valori – Partito Democratico Riformisti Toscani) 2) De Virgiliis Alfonso (Lista Bonino Pannella) 3) Palmisani Ilario (Forza Nuova) 4) Bosi Francesco (Unione di Centro) 5) Faenzi Monica (Popolo della Libertà – Lega Nord) Siena 1) Rossi Enrico (Sinistra Ecologia Libertà – Partito Democratico Riformisti Toscani – Federazione della Sinistra e Verdi – Italia dei Valori) 2) Bosi Francesco (Unione di Centro) 3) De Virgiliis Alfonso (Lista Bonino Pannella) 4) Faenzi Monica (Popolo della Libertà – Lega Nord) La vicenda della Lista Bonino-Pannella Si potrà votare la lista Bonino-Pannella solo nelle sei province dove si è presentata (Pistoia, Arezzo, Firenze, Massa-Carrara, Pisa e Siena).

Questa la risposta dell’Ufficio elettorale regionale alla lista Bonino-Pannella che ha diffidato la Regione dallo stampare manifesti e schede elettorali che non contengano il nome del candidato presidente di tale lista nelle circoscrizioni dove non è stata presentata la lista provinciale collegata. In particolare la nota dell’Ufficio elettorale evidenzia che in base alla legge regionale il collegamento tra liste e candidature alla carica di presidente, al contrario di quanto affermato dalla lista radicale, è “requisito indefettibile per la candidatura a presidente e questo comporta la presenza di una lista necessariamente collegata in ogni circoscrizion e provinciale”.

Anche in occasione delle elezioni regionali 2005 la legge regionale del 2004 è stata applicata escludendo la presenza del candidato presidente nelle circoscrizioni dove non era presente almeno una lista provinciale collegata. Ecco di seguito la nota dell’Ufficio elettorale della Regione.

A partire dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, ai sensi dell’art. 122 della Costituzione, “il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica”.

La legge 2 luglio 2004 n.165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione) per ciò che concerne il sistema di elezione pone principi di carattere generale prescrivendo, per ciò che qui rileva, solo l’ “individuazio ne di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze” (art. 4, comma 1, lett. a) e la “contestualità dell’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto” (lett.

b). Con la legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) la Toscana ha esercitato appieno le proprie competenze in materia elettorale ponendo una normativa che, per ciò che concerne il sistema di voto, appare autosufficiente e completamente sostitutiva delle leggi statali che disciplinano le elezioni regionali nelle regioni a statuto ordinario. Non sembra, quindi, condivisibile l’assunto implicito che sta alla base della Vs.

nota secondo cui ove la l.r. 25/2004 non dispone in modo specifico a proposito d el sistema di voto, si applica la normativa statale. Comunque, ammesso che si possa applicare la normativa statale, non sembra in ogni caso che il richiamo alla legge 45 del 1995 sia sostenibile perché non sussistono i presupposti dell’applicazione analogica: infatti ai sensi dell’art. 1 comma 3 di questa legge il c.d. listino deve essere sostenuto da una serie autonoma di sottoscrizioni mentre in Toscana la candidatura a Presidente non necessita di firme perché supportata dalle sottoscrizioni delle liste provinciali collegate; in Toscana, inoltre, non esiste istituto analogo al listino citato in quanto il premio di maggioranza è stabilito dall’art.

17 della l.r. 25/2004 in relazione ai voti riportati dalla coalizione di liste a sostegno di un candidato Presidente. Ai sensi della normativa regionale il collegamento tra liste e candidature alla carica di presidente, al contrario di quanto si legge nella Vs. nota, è requisit o indefettibile per la candidatura a presidente e questo comporta la presenza di una lista necessariamente collegata in ogni circoscrizione provinciale. L’art. 8 comma 2 della l.r. 25/2004 infatti afferma che “ciascuna lista è collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale”; ancora: per il comma 6 del medesimo articolo (a pena di inammissibilità ex art.

6, comma 2 l.r. 74/2004) tutte “le liste provinciali sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale”: trattasi, all’evidenza, di un requisito obbligatorio soprattutto se si confronta con il comma 5 sempre dell’art. 8 secondo cui “più liste provinciali possono essere collegate ad un medesimo candidato Presidente”. Inoltre: “la candidatura di ciascun candidato Presidente è efficace solo se convergente con la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b, al medesimo can didato Presidente “ (art.

12, comma 5) ove l’art. 11, comma 1 lettera b) stabilisce che presso l’ufficio della Corte d’appello deve essere presentata “la dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad un candidato Presidente” (come confermato dall’art. 4, comma 1 della l.r. 74/2004): è evidente che questa dichiarazione di collegamento concerne solo le liste provinciali delle circoscrizioni dove esse siano state presentate. Si rileva infine che la descrizione che la l.r. 25/2004 fa della scheda elettorale, necessariamente uniforme in tutte le circoscrizioni, non lascia adito a dubbi dato che “a destra del rettangolo di ciascuna lista provinciale è posto il rettangolo contenente il nome e il cognome e il simbolo del candidato Presidente cui la lista è collegata” (art.

13 comma 2). Non sembra inutile ricordare che anche in occasione delle elezioni regionali 2005 la l.r. 25/2004 è stata applicata escludendo la presenza del candidato presidente nelle circoscrizioni dove non era presente la lista provinciale collegata. Per quanto detto si ritiene quindi di non poter aderire a quanto richiesto nella vostra diffida e di procedere alla stampa dei manifesti e delle schede nei modi stabiliti dagli uffici circoscrizionali istituiti presso i Tribunali nonché dall’Ufficio centrale regionale presso la corte di appello di Firenze.

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