Ascensore nel Condominio, serve ma non a tutti: analisi del problema e consigli utili

Sponsorizzato

In una società che invecchia si presenta spesso questa problematica condominiale che necessita di essere analizzata

Marco
Marco Suisola
25 gennaio 2019 13:21
Ascensore nel Condominio, serve ma non a tutti: analisi del problema e consigli utili

Un condomino con problemi cardiaci vuole installare un ascensore nel vano scale condominiale. Pur pagando interamente lui la quota, l’assemblea deve deliberare in merito? E se si con quale maggioranza? Se no può essere assimilabile al caso del servoscala? Inoltre per realizzare l’impianto si rende necessario spostare la porta del sottoscala di un condomino di 10 cm se questo non da l’autorizzazione il condomino che vuole installare l’ascensore può rivolgersi al giudice indicando che il suo diritto è prevalente?

La questione della possibilità per un condomino di ottenere l’installazione di un ascensore nel proprio palazzo per problemi di salute, necessita di essere esaminata secondo due aspetti fondamentali.

Dando ovviamente per scontata la effettiva disabilità del condomino, è necessario porre l’attenzione sulla recente riforma del condominio, L. 220/2012,la quale ha modificato, aumentandoli, i millesimi richiesti per la delibera assembleare per la approvazione delle opere tese all'abbattimento delle barriere architettoniche (500 millesimi e a metà degli intervenuti in prima e seconda convocazione).

In un primo momento tra le opere necessarie all’abbattimento delle barriere architettoniche non si riteneva compreso l’ascensore. Tuttavia la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto delle persone portatrici di handicap di installare l’ascensore. Ovviamente purché ciò avvenga a proprie spese e cure.

Tuttavia, anche qualora la delibera sia adottata con la maggioranza richiesta dalla nuova normativa, è necessario che l’installazione dell’ascensore venga effettuata nel rispetto dei diritti degli altri condomini. Infatti le opere in questioni rientrano in ogni caso nella disciplina di cui agli artt. 1120 e 1121 c.c. trattandosi di innovazioni.

E’ pertanto necessario valutare se le stesse siano gravose o rechino pregiudizio all’uso o al godimento anche di un solo condomino. A maggior ragione l’innovazione volta all’abbattimento delle barriere architettoniche a favore di un condomino non può prevalere sul diritto di proprietà privata di un singolo condomino.

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’installazione dell’ascensore per un condomino disabile è illegittima se va a precludere il godimento del bene comune, come un pianerottolo, anche da parte di un solo condomino.

Con l’ordinanza 21339/2017 la Corte ha infatti rigettato il ricorso di un intero condominio contro la sentenza della Corte d’appello di Torino che aveva dato ragione ad una condomina alla quale sarebbe stato impedito l’uso del pianerottolo a causa dell’installazione di impianto per portatori di handicap. Nel caso in oggetto, l’impianto di ascensore in area comune era stato deliberato dall’assemblea condominiale, ma una condomina del piano terra aveva denunciato che il pianerottolo, occupato dall’impianto, le avrebbe precluso la possibilità dell’originario godimento della cosa comune. La Cassazione, stabilendo che questo originario godimento sarebbe stato “sostituito un godimento di diverso contenuto, necessariamente condizionato alla disponibilità ed al funzionamento dell’ascensore stesso, ha dato ragione alla donna”.

Nel caso sottoposto l’installazione dell’ascensore, ancorché deliberata dalla assemblea dei condomini con le previste maggioranze, andrebbe ad incidere sulla porta di un condomino. In una situazione come questa il diritto del disabile non può prevalere sul diritto di proprietà e quindi sarebbe possibile intervenire nel modo rappresentato solo in presenza del consento esplicito del condomino che verrebbe leso nel suo diritto di proprietà.

Non ritengo possibile, alla luce delle normative vigenti né della giurisprudenza sul punto, ipotizzare una soluzione diversa da quella sopra indicata. L’alternativa e il montascale a spese esclusive del condomino disabile.

L'Amministratore Risponde — rubrica a cura di Marco Suisola

Marco
Marco Suisola

Svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999. Laureato presso l'Università di Firenze, è esperto giuridico immobiliare. Associato alla Federazione nazionale amministratori fino al 2015, diventa socio fondatore della Confart-amministratori. Attualmente nel CdA ricopre il ruolo di Tesoriere. Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/201414. Ha la qualifica di Revisore condominiale, Consulente tecnico di ufficio in ambito condominiale info@marcosuisola.it

In evidenza