Amministratore di Condominio: ecco quando può essere revocato

Il tribunale di Vasto, con ordinanza del 4 maggio 2017, ha ribadito l’obbligo di mediazione prima di avviare il procedimento di revoca

Marco
Marco Suisola
06 febbraio 2019 18:26
Amministratore di Condominio: ecco quando può essere revocato

L'Amministratore deve costituire un punto di riferimento e stabilire un rapporto di fiducia tra i condomini e la gestione del bene comune, ma spesso qualcosa non funziona non solo tra i condomini. Cosa si può fare? 

L’amministratore può essere revocato in ogni momento dall’assemblea con la stessa maggioranza prevista dalla sua nomina (art. 1129 c.c. comma 11) e non è necessaria la sussistenza di giusta causa. Si ritiene, tuttavia, applicabile l’art. 1725 c.c. con l’obbligo di risarcimento del danno a favore dell’amministratore revocato in mancanza di giusta causa.

L’art. 1129 c.c. prevede la revoca giudiziaria su ricorso di ciascun condomino nei seguenti casi:

  1. Quando l’amministratore destinatario di una citazione non ne abbia dato comunicazione all’assemblea (art. 1131, comma 3, c.c.). in questo caso è tenuto al risarcimento dei danni (Cass. Civ. 2.3.1998 n 2259).
  2. Se non rende conto della sua gestione (senza più il limite dei due anni previsto nella disciplina ante riforma);
  3. In caso di gravi irregolarità (art. 1129 c.c. comma 12),
  4. Nei casi in cui emergano gravi irregolarità fiscali;
  5. In caso di mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale.

L’art. 1129 c.c., 12° co., contiene l’elenco dei casi di gravi irregolarità:

  1. L’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale
  2. La mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi
  3. La mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale
  4. La mala gestione del patrimonio condominiale
  5. L’aver acconsentito alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari
  6. Se fosse stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione la conseguente esecuzione coattiva
  7. L’inottemperanza agli obblighi previsti dall’art.

    1130 c.c. n. 6,7 e 9 ovvero, mancata tenuta del registro condominiale, del registro dei verbali dell’assemblee, nonché la mancata fornitura dell’attestazione dei pagamenti condominiali

  8. L’omessa o inesatta comunicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e se si tratta di società della sede legale e della denominazione.

Di recente il tribunale di Vasto, con ordinanza del 4 maggio 2017, ha ribadito l’obbligo di mediazione prima di avviare il procedimento di revoca dell’amministratore davanti al giudice competente.

Secondo il giudice il tentativo di mediazione è necessario per tutte le controversie in materia condominiale ai sensi dell’art. 71-quater disp. att. c.c. comprese quelle in materia di revoca dell’amministratore di condominio. Il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore si svolge in camera di consiglio e comporta la cessazione immediata dell’incarico e l’impossibilità di qualsiasi prosecuzione di rapporto, anche in regime di prorogatio imperii.

L'Amministratore Risponde — rubrica a cura di Marco Suisola

Marco
Marco Suisola

Svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999. Laureato presso l'Università di Firenze, è esperto giuridico immobiliare. Associato alla Federazione nazionale amministratori fino al 2015, diventa socio fondatore della Confart-amministratori. Attualmente nel CdA ricopre il ruolo di Tesoriere. Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/201414. Ha la qualifica di Revisore condominiale, Consulente tecnico di ufficio in ambito condominiale info@marcosuisola.it

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