Nuovi obblighi di pubblicità per le società

La legge comunitaria 2008, recepita con la legge 88/2009, all’articolo 42 ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità per le società

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
08 settembre 2009 20:49
Nuovi obblighi di pubblicità per le società

La legge comunitaria 2008, recepita con la legge 88/2009, all’articolo 42 ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità per le società, prevedendone anche il regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni previste (cfr. articoli 2250 e 2630 del Codice Civile nel testo modificato dall’articolo 42 della L. 88/2009). In particolare le società, sia di persone che di capitale, dovranno indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture, lettere, ordinativi etc.) le seguenti informazioni:

- sede della società - ufficio del Registro Imprese dove trovasi iscritta e relativo numero di iscrizione - capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (società di capitali) - stato di liquidazione in seguito allo scioglimento - stato di unipersonalità (spa ed srl)
Le società di capitali sono inoltre soggette all’obbligo ulteriore di pubblicare le informazioni sopra descritte anche nei propri siti web.

Tutte le società che omettano o ritardino gli adempimenti previsti incorreranno nella sanzione stabilita da un minimo di 206 a un massimo di 2065 euro - secondo la previsione dell’articolo 2630 del codice civile – a carico di ciascun componente l’organo amministrativo. La legge ha inoltre disposto per le società di capitali la facoltà di pubblicazione degli atti per cui è prevista l’iscrizione o il deposito, in apposita sezione del Registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, purché corredata da traduzione giurata di un esperto.

In caso di discordanza fra l’atto in italiano e quello in lingua diversa, entrambi non saranno opponibili ai terzi, fatta salva per la società la facoltà di dimostrare la conoscenza del contenuto dell’atto in lingua italiana da parte dei terzi medesimi. Per informazioni: registro.imprese@fi.camcom.it

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